Normativa

LETTERA DI ASSOGIOCATTOLI DEL 16 SETTEMBRE 2014

 

PREMESSA

Con il presente documento le associazioni di categoria ANISP, ASSPI e ASSOGIOCATTOLI, che hanno lavorato a stretto contatto con il Ministero dell’Interno per l’elaborazione delle norme che disciplinano la materia, intendono fornire un quadro sintetico e riepilogativo per quanto attiene i prodotti che si possono vendere senza licenza di pubblica sicurezza, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2014.

1. COSA SI PUÒ DETENERE E VENDERE SENZA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA Con l’introduzione della Direttiva Europea 2007/23/CE (recepita in Italia dal Decreto Legislativo 4 aprile 2010 N. 58) oggi coesistono sul mercato prodotti conformi secondo due diverse normative di riferimento. Si possono quindi detenere e vendere senza licenza di Pubblica Sicurezza, fino comunque ad un valore limite di massa attiva successivamente descritto, i seguenti fuochi artificiali:

1) Prodotti provvisti della marcatura CE che seguono la classificazione introdotta appunto dalla nuova Direttiva. E’ possibile detenere e vendere i prodotti appartenenti a tutte le tipologie della cat. 1, le tipologie dei prodotti da gioco della cat. P1 e tutte le tipologie della cat. 2, con l’esclusione di:

a) Artifici ad effetto scoppio con massa attiva superiore a mg 150:
 Petardi
 Petardi flash
 Doppio petardo
 Petardo saltellante
 Loro batterie e combinazioni

b) Artifici del tipo:
 Sbruffi
 Minirazzetti
 Razzi
 Candela romana
 Tubi di lancio (tubi monogetto)
 Loro batterie e combinazioni

2) Prodotti classificati secondo la normativa precedente (T.U.L.P.S.) che sono commercializzabili ai fini dello smaltimento fino al 3 luglio 2017 e dei quali è possibile detenere e vendere prodotti delle categorie VD e VE.

NOTA BENE: i prodotti della cat. 2 specificati ai punti a) e b) possono essere detenuti e venduti solo in esercizi commerciali dotati di licenza di Pubblica Sicurezza in quanto, esclusivamente ai fini del deposito, sono da ritenersi (a seconda dei casi) appartenenti alle preesistenti categorie VC o IV.

 

2. QUANTITATIVI DETENIBILI SENZA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA

È possibile detenere nel locale di vendita un totale di Kg 50 di massa attiva esclusivamente tra i prodotti precedentemente dettagliati.

È inoltre possibile detenere manufatti fino ad ulteriori kg 150 di massa attiva in un altro locale purché:
 non sia permesso l’accesso al pubblico
 sia chiuso da una porta di sicurezza incombustibile
 rispetti il criterio di carico massimo di 3.5 Kg per m3 (quindi per Kg 150 servono almeno 43 m3 di volume del locale)
 i prodotti siano conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di due metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero (materiali incombustibili).
 Sia presente un estintore portatile di adeguate dimensioni (non sono specificate quali)

 

3. CATEGORIA DI APPARTENENZA: QUALI INFORMAZIONI RIPORTANO LE ETICHETTE

Come detto ci sono in commercio prodotti che seguono la nuova classificazione dettata dalla Direttiva Europea 2007/23/CE e prodotti classificati ancora secondo la vecchia classificazione T.U.L.P.S.

Nel primo caso l’etichetta riporterà la categoria europea (1 o 2 o P1) e la tipologia dell’articolo (bengala, fontana, etc.).

Nel secondo caso le etichette devono riportare obbligatoriamente la categoria di appartenenza che può essere solo VD oppure VE.

 

4. A CHI SI PUO’ VENDERE

I prodotti marcati CE devono essere venduti ai:
 Maggiori di anni 14 se di cat.1
 Maggiori di anni 18 se di cat.2 o P1

Invece tutti i prodotti privi di marcatura CE devono essere venduti ai maggiori di anni 18.

 

5. PER UN UTILIZZO SICURO

ANISP, ASSPI e ASSOGIOCATTOLI raccomandano a tutti i rivenditori di fornire ai consumatori tutte le informazioni utili e necessarie ai fini di un utilizzo sicuro dei prodotti pirotecnici. In particolare è di fondamentale importanza attenersi alle indicazioni scritte sulle etichette di ciascun prodotto e/o sulla confezione minima di vendita.

 

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è stato redatto in base al Decreto Ministeriale N557/PAS/U/009670/XV.H.MASS(77) BIS del 4 giugno 2014 :” Modificazioni all’Art. 6 del Decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011 recante “Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Attuazione dell’Articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 – Classificazione dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973”

Negozio Festa s.r.l.s. - Sede legale: Via Capena, 39, 00189, Roma (RM) - P.IVA: 14736711004 Tutti i diritti riservati - E' vietata la copia anche parziale