LETTERA DI ASSOGIOCATTOLI DEL 16 SETTEMBRE 2014
PREMESSA
Con il presente documento le associazioni di categoria ANISP, ASSPI e ASSOGIOCATTOLI, che hanno lavorato a stretto contatto con il Ministero dell’Interno per l’elaborazione delle norme che disciplinano la materia, intendono fornire un quadro sintetico e riepilogativo per quanto attiene i prodotti che si possono vendere senza licenza di pubblica sicurezza, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2014.
1. COSA SI PUÒ DETENERE E VENDERE SENZA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA Con l’introduzione della Direttiva Europea 2007/23/CE (recepita in Italia dal Decreto Legislativo 4 aprile 2010 N. 58) oggi coesistono sul mercato prodotti conformi secondo due diverse normative di riferimento. Si possono quindi detenere e vendere senza licenza di Pubblica Sicurezza, fino comunque ad un valore limite di massa attiva successivamente descritto, i seguenti fuochi artificiali:
1) Prodotti provvisti della marcatura CE che seguono la classificazione introdotta appunto dalla nuova Direttiva. E’ possibile detenere e vendere i prodotti appartenenti a tutte le tipologie della cat. 1, le tipologie dei prodotti da gioco della cat. P1 e tutte le tipologie della cat. 2, con l’esclusione di:
a) Artifici ad effetto scoppio con massa attiva superiore a mg 150:
Petardi
Petardi flash
Doppio petardo
Petardo saltellante
Loro batterie e combinazioni
b) Artifici del tipo:
Sbruffi
Minirazzetti
Razzi
Candela romana
Tubi di lancio (tubi monogetto)
Loro batterie e combinazioni
2) Prodotti classificati secondo la normativa precedente (T.U.L.P.S.) che sono commercializzabili ai fini dello smaltimento fino al 3 luglio 2017 e dei quali è possibile detenere e vendere prodotti delle categorie VD e VE.
NOTA BENE: i prodotti della cat. 2 specificati ai punti a) e b) possono essere detenuti e venduti solo in esercizi commerciali dotati di licenza di Pubblica Sicurezza in quanto, esclusivamente ai fini del deposito, sono da ritenersi (a seconda dei casi) appartenenti alle preesistenti categorie VC o IV.
2. QUANTITATIVI DETENIBILI SENZA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA
È possibile detenere nel locale di vendita un totale di Kg 50 di massa attiva esclusivamente tra i prodotti precedentemente dettagliati.
È inoltre possibile detenere manufatti fino ad ulteriori kg 150 di massa attiva in un altro locale purché:
non sia permesso l’accesso al pubblico
sia chiuso da una porta di sicurezza incombustibile
rispetti il criterio di carico massimo di 3.5 Kg per m3 (quindi per Kg 150 servono almeno 43 m3 di volume del locale)
i prodotti siano conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di due metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero (materiali incombustibili).
Sia presente un estintore portatile di adeguate dimensioni (non sono specificate quali)
3. CATEGORIA DI APPARTENENZA: QUALI INFORMAZIONI RIPORTANO LE ETICHETTE
Come detto ci sono in commercio prodotti che seguono la nuova classificazione dettata dalla Direttiva Europea 2007/23/CE e prodotti classificati ancora secondo la vecchia classificazione T.U.L.P.S.
Nel primo caso l’etichetta riporterà la categoria europea (1 o 2 o P1) e la tipologia dell’articolo (bengala, fontana, etc.).
Nel secondo caso le etichette devono riportare obbligatoriamente la categoria di appartenenza che può essere solo VD oppure VE.
4. A CHI SI PUO’ VENDERE
I prodotti marcati CE devono essere venduti ai:
Maggiori di anni 14 se di cat.1
Maggiori di anni 18 se di cat.2 o P1
Invece tutti i prodotti privi di marcatura CE devono essere venduti ai maggiori di anni 18.
5. PER UN UTILIZZO SICURO
ANISP, ASSPI e ASSOGIOCATTOLI raccomandano a tutti i rivenditori di fornire ai consumatori tutte le informazioni utili e necessarie ai fini di un utilizzo sicuro dei prodotti pirotecnici. In particolare è di fondamentale importanza attenersi alle indicazioni scritte sulle etichette di ciascun prodotto e/o sulla confezione minima di vendita.
6. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente documento è stato redatto in base al Decreto Ministeriale N557/PAS/U/009670/XV.H.MASS(77) BIS del 4 giugno 2014 :” Modificazioni all’Art. 6 del Decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011 recante “Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Attuazione dell’Articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 – Classificazione dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973”